Art. 1

In vigore dal 15 nov 2023
1.   Gli Stati membri calcolano il valore dell’IVA non riscossa applicando i metodi indicati nell’allegato al presente regolamento di esecuzione. Il valore dell’IVA non riscossa comprende l’IVA non riscossa a causa di evasione «senza complicità» e, se pertinente, l’IVA non riscossa a causa di insolvenza. 2.   Ai fini del calcolo di cui al primo paragrafo, gli Stati membri determinano il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo e calcolano il divario tra i due importi, applicando la formula generale seguente: IVA non riscossa = gettito IVA teorico meno gettito IVA effettivo meno gettito mancante (a causa dell’evasione «con complicità»). 3.   Il gettito IVA effettivo è registrato in quanto imposte D.211 come stabilito nel SEC 2010, paragrafi da 4.26 a 4.28. A seconda della fonte da cui deriva il gettito IVA effettivo (importi attestati da accertamenti e dichiarazioni o entrate di cassa), per stimare l’IVA non riscossa in base alla formula generale di cui sopra si possono utilizzare le tre opzioni seguenti: a) opzione 1a (basata sul SEC 2010, paragrafo 4.27, lettera a): D.211 derivante da accertamenti e dichiarazioni rettificati applicando un coefficiente che consente di tener conto degli importi accertati e dichiarati ma non riscossi): IVA non riscossa (a causa di evasione senza complicità e di insolvenza) = gettito IVA teorico meno gettito IVA effettivo attestato da accertamenti e dichiarazioni rettificati con coefficiente meno gettito mancante (a causa dell’evasione «con complicità»); b) opzione 1b (basata sul SEC 2010 paragrafo 4.27 lettera a): D.211 derivante da accertamenti e dichiarazioni; D.995: trasferimenti in conto capitale ai settori pertinenti, corrispondenti agli importi accertati e dichiarati non riscossi): IVA non riscossa (a causa di evasione senza complicità) = gettito IVA teorico meno gettito IVA effettivo attestato da accertamenti e dichiarazioni meno gettito mancante (a causa di evasione «con complicità»); c) opzione 2 (basata sul SEC 2010, paragrafo 4.27, lettera b): D.211 derivante da incassi rettificati per tenere conto del fattore temporale): IVA non riscossa (a causa di evasione senza complicità e di insolvenza) = gettito IVA teorico meno gettito IVA effettivo basato su incassi rettificati per tenere conto del fattore temporale meno entrate mancanti (a causa dell’evasione «con complicità»); 4.   Gli Stati membri procedono, se necessario, alla rettifica delle stime del valore aggiunto e del risultato di gestione inclusi nelle loro stime del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato formulate a norma del regolamento (UE) 2019/516 aggiungendovi il valore dell’IVA non riscossa, calcolato utilizzando la formula di cui al paragrafo 2. Tale rettifica entro i limiti del valore aggiunto (e quindi entro i limiti del risultato di gestione) si effettua adeguando la produzione e/o i consumi intermedi.
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