Art. 2
Cartolarizzazioni STS in essere
In vigore dal 7 nov 2023
Cartolarizzazioni STS in essere
Per le cartolarizzazioni STS di cui sono emessi i titoli o di cui sono create le posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente alle clausole degli accordi adottati, e che sono state notificate all’ESMA a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 prima del 6 marzo 2024, il cedente, il promotore e la società veicolo possono, senza soddisfare i requisiti di cui all’ del presente regolamento, continuare a utilizzare la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata» o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini, purché dette cartolarizzazioni siano conformi all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.
Storico versioni
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