Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/1851

In vigore dal 7 nov 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/1851 Il regolamento delegato (UE) 2019/1851 è così modificato: 1. all’, il primo comma è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, dell’articolo 24, paragrafo 15, e dell’articolo 26 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»; b) alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico e linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nei punti i), ii) e da iv) a viii);»; c) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante; d) ad esse si applicano, se del caso, uno o più fattori di omogeneità in conformità dell’.»; 2. l’ è così modificato: a) al paragrafo 4, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;»; b) al paragrafo 5, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;».
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