Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/1851
In vigore dal 7 nov 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/1851
Il regolamento delegato (UE) 2019/1851 è così modificato:
1.
all’, il primo comma è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, dell’articolo 24, paragrafo 15, e dell’articolo 26 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;
b)
alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico e linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nei punti i), ii) e da iv) a viii);»;
c)
le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante;
d)
ad esse si applicano, se del caso, uno o più fattori di omogeneità in conformità dell’.»;
2.
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 4, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;»;
b)
al paragrafo 5, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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