Art. 1
Deroga
In vigore dal 25 ott 2023
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia. I pescherecci in questione soddisfano tutti i requisiti seguenti:
a)
sono registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’Agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’acquacoltura della Comunità autonoma della regione di Murcia;
b)
hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca previsto;
c)
sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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