Art. 1 · Deroga

Art. 1

Deroga

In vigore dal 25 ott 2023
Deroga L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia. I pescherecci in questione soddisfano tutti i requisiti seguenti: a) sono registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’Agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’acquacoltura della Comunità autonoma della regione di Murcia; b) hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca previsto; c) sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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