Art. 1

Elenchi di codici per i set di dati territoriali

In vigore dal 24 ott 2023
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato: (1) L’ è così modificato: a) il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. “elenco di codici”: un tipo di dati le cui istanze costituiscono un elenco di valori letterali denominati,»; b) il punto 7 è soppresso; (2) L’articolo 4 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per lo scambio e la classificazione di oggetti territoriali provenienti da set di dati che rispettano le condizioni stabilite all’articolo 4 della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri utilizzano i tipi di oggetti territoriali, i tipi di dati associati e gli elenchi di codici associati definiti negli allegati II, III e IV del presente regolamento per le tematiche cui i set di dati si riferiscono. 2.   Nello scambio di oggetti territoriali, gli Stati membri rispettano le definizioni e i vincoli di cui agli allegati e forniscono valori per tutti gli attributi e le relazioni previsti per i tipi di oggetti territoriali e i tipi di dati interessati di cui agli allegati. Per gli attributi e le relazioni potenzialmente nulli (voidable) per i quali non esiste un valore, gli Stati membri possono ometterlo.» ; b) il paragrafo 3 è soppresso. (3) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Elenchi di codici per i set di dati territoriali 1.   Gli elenchi di codici inclusi nel presente regolamento definiscono i tesauri multilingue da utilizzare per gli attributi chiave, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE. 2.   La Commissione istituisce e gestisce un registro degli elenchi di codici INSPIRE a livello dell’Unione per la gestione e la messa a disposizione del pubblico dei valori inclusi negli elenchi di codici di cui al paragrafo 1. 3.   Nella manutenzione e nell’aggiornamento dei valori degli elenchi di codici la Commissione è assistita dal suo gruppo di esperti INSPIRE. 4.   Gli elenchi di codici sono di uno dei seguenti tipi: a) elenchi di codici i cui valori comprendono esclusivamente i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE; b) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori specificati dai fornitori di dati; c) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori aggiuntivi di qualsiasi livello definiti dai fornitori di dati; d) elenchi di codici i cui valori comprendono tutti i valori definiti dai fornitori di dati. 5.   Gli elenchi di codici possono essere gerarchici. I valori degli elenchi di codici gerarchici possono avere un valore “parent” più generale. 6.   Quando, per un attributo il cui tipo è un elenco di codici di cui al paragrafo 4, lettere b), c) o d), un fornitore di dati comunica un valore che non è precisato nel registro degli elenchi di codici INSPIRE, tale valore, la sua definizione e la relativa catalogazione (label) sono messi a disposizione in un altro registro.»; (4) all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Tutte le regole utilizzate per la codifica dei dati territoriali specificano inoltre se è possibile e con quali modalità rappresentare gli attributi e le relazioni per i quali esiste un valore corrispondente che non è contenuto nei set di dati territoriali gestiti da uno Stato membro o non può essere desunto dai valori esistenti a costi ragionevoli.» ; (5) L’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento. (6) L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. (7) L’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. (8) L’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.
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