Art. 1
Elenchi di codici per i set di dati territoriali
In vigore dal 24 ott 2023
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:
(1)
L’ è così modificato:
a)
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5.
“elenco di codici”: un tipo di dati le cui istanze costituiscono un elenco di valori letterali denominati,»;
b)
il punto 7 è soppresso;
(2)
L’articolo 4 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per lo scambio e la classificazione di oggetti territoriali provenienti da set di dati che rispettano le condizioni stabilite all’articolo 4 della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri utilizzano i tipi di oggetti territoriali, i tipi di dati associati e gli elenchi di codici associati definiti negli allegati II, III e IV del presente regolamento per le tematiche cui i set di dati si riferiscono.
2. Nello scambio di oggetti territoriali, gli Stati membri rispettano le definizioni e i vincoli di cui agli allegati e forniscono valori per tutti gli attributi e le relazioni previsti per i tipi di oggetti territoriali e i tipi di dati interessati di cui agli allegati. Per gli attributi e le relazioni potenzialmente nulli (voidable) per i quali non esiste un valore, gli Stati membri possono ometterlo.»
;
b)
il paragrafo 3 è soppresso.
(3)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Elenchi di codici per i set di dati territoriali
1. Gli elenchi di codici inclusi nel presente regolamento definiscono i tesauri multilingue da utilizzare per gli attributi chiave, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE.
2. La Commissione istituisce e gestisce un registro degli elenchi di codici INSPIRE a livello dell’Unione per la gestione e la messa a disposizione del pubblico dei valori inclusi negli elenchi di codici di cui al paragrafo 1.
3. Nella manutenzione e nell’aggiornamento dei valori degli elenchi di codici la Commissione è assistita dal suo gruppo di esperti INSPIRE.
4. Gli elenchi di codici sono di uno dei seguenti tipi:
a)
elenchi di codici i cui valori comprendono esclusivamente i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE;
b)
elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori specificati dai fornitori di dati;
c)
elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori aggiuntivi di qualsiasi livello definiti dai fornitori di dati;
d)
elenchi di codici i cui valori comprendono tutti i valori definiti dai fornitori di dati.
5. Gli elenchi di codici possono essere gerarchici. I valori degli elenchi di codici gerarchici possono avere un valore “parent” più generale.
6. Quando, per un attributo il cui tipo è un elenco di codici di cui al paragrafo 4, lettere b), c) o d), un fornitore di dati comunica un valore che non è precisato nel registro degli elenchi di codici INSPIRE, tale valore, la sua definizione e la relativa catalogazione (label) sono messi a disposizione in un altro registro.»;
(4)
all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Tutte le regole utilizzate per la codifica dei dati territoriali specificano inoltre se è possibile e con quali modalità rappresentare gli attributi e le relazioni per i quali esiste un valore corrispondente che non è contenuto nei set di dati territoriali gestiti da uno Stato membro o non può essere desunto dai valori esistenti a costi ragionevoli.»
;
(5)
L’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
(6)
L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
(7)
L’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
(8)
L’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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