Art. 16

Revisione della conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065 sulle revisioni indipendenti

In vigore dal 20 ott 2023
Revisione della conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065 sulle revisioni indipendenti 1.   La conformità agli obblighi stabiliti all’articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065 e nel presente regolamento è valutata in relazione alla revisione o alle revisioni svolte per il periodo annuale precedente quello della revisione in corso. 2.   In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, la revisione comprende una valutazione della conformità del fornitore sottoposto a revisione all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 in relazione alla revisione in corso. 3.   Laddove la revisione o le revisioni precedenti di cui al paragrafo 1 siano state eseguite dalla stessa organizzazione di revisione che esegue la revisione in corso, o laddove l’organizzazione di revisione che esegue la revisione in corso comprenda almeno un soggetto giuridico che ha partecipato a quella precedente, la relazione di revisione include una spiegazione delle misure adottate dall’organizzazione di revisione per garantire l’obiettività della valutazione.
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Revisione della conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065 sulle revisioni indipendenti (Art. 16 Regolamento (UE) 2024/436) — Testo vigente | Portale Normativo