Art. 15

Metodologie specifiche per la revisione della conformità all’articolo 36 del regolamento (UE) 2022/2065 sul meccanismo di risposta alle crisi

In vigore dal 20 ott 2023
Metodologie specifiche per la revisione della conformità all’articolo 36 del regolamento (UE) 2022/2065 sul meccanismo di risposta alle crisi 1.   La valutazione della conformità del fornitore sottoposto a revisione all’articolo 36, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2065 comprende, a titolo esemplificativo, un’analisi volta ad accertare se il fornitore sottoposto a revisione abbia eseguito le azioni richieste e le relative modalità di esecuzione, in particolare: a) se e in che modo il fornitore abbia individuato i sistemi pertinenti coinvolti nel funzionamento e nell’uso del proprio servizio, i quali contribuiscono in maniera significativa alla minaccia grave, e se tali sistemi siano stati individuati in modo appropriato; b) se e in che modo il fornitore abbia definito e monitorato il contributo significativo alla minaccia grave e se la valutazione sia stata adeguata; c) eventuali altre prescrizioni specificate nella decisione della Commissione di cui all’articolo 36, paragrafo 1 o 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, se del caso. 2.   La valutazione della conformità del fornitore sottoposto a revisione all’articolo 36, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065 comprende, a titolo esemplificativo, un’analisi volta ad accertare se il fornitore sottoposto a revisione abbia eseguito le azioni richieste e le relative modalità di esecuzione, in particolare: a) se e in che modo il fornitore abbia individuato le misure atte a prevenire, eliminare o limitare eventuali contributi alla minaccia grave; b) se e in che modo le misure adottate dal fornitore abbiano affrontato la gravità della minaccia grave e l’urgenza, nonché la loro adeguatezza in tal senso; c) se e in che modo il fornitore abbia individuato le parti interessate dalle misure e i loro interessi legittimi, nonché in che modo il fornitore ha valutato l’impatto reale o potenziale delle misure sui diritti, compresi i diritti fondamentali, e gli interessi legittimi di tali parti; d) se le misure adottate dal fornitore siano state efficaci e proporzionate; e) eventuali altre prescrizioni specificate nella decisione della Commissione di cui all’articolo 36, paragrafo 1 o 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, se del caso. 3.   La valutazione della conformità del fornitore sottoposto a revisione all’articolo 36, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065, comprende, a titolo esemplificativo, un’analisi della modalità con cui il fornitore ha eseguito l’azione richiesta, in particolare se il fornitore abbia fornito alla Commissione le informazioni richieste nella decisione della Commissione di cui all’articolo 36, paragrafo 1 o 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, e dell’accuratezza delle relazioni.
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