Art. 30

Soglia di rilevanza per le relazioni a livello di società

In vigore dal 20 ott 2023
Soglia di rilevanza per le relazioni a livello di società 1.   Ai fini della verifica della relazione a livello di società, quando la somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi oggetto di comunicazione a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave conformemente all’allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, è superiore a 500 000 tonnellate di CO2 equivalente, la soglia di rilevanza è pari al 2 % dei dati sulle emissioni nel periodo di riferimento. 2.   Ai fini della verifica della relazione a livello di società, quando la somma di cui al paragrafo 1 non è superiore a 500 000 tonnellate di CO2 equivalente, la soglia di rilevanza è pari al 5 % dei dati sulle emissioni nel periodo di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2917:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo