Art. 30
Soglia di rilevanza per le relazioni a livello di società
In vigore dal 20 ott 2023
Soglia di rilevanza per le relazioni a livello di società
1. Ai fini della verifica della relazione a livello di società, quando la somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi oggetto di comunicazione a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave conformemente all’allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, è superiore a 500 000 tonnellate di CO2 equivalente, la soglia di rilevanza è pari al 2 % dei dati sulle emissioni nel periodo di riferimento.
2. Ai fini della verifica della relazione a livello di società, quando la somma di cui al paragrafo 1 non è superiore a 500 000 tonnellate di CO2 equivalente, la soglia di rilevanza è pari al 5 % dei dati sulle emissioni nel periodo di riferimento.
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