Art. 27
Piano di verifica a livello di società
In vigore dal 20 ott 2023
Piano di verifica a livello di società
Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell’analisi dei rischi.
Il piano di verifica include un programma di verifica che descrive la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività e, ove opportuno, un piano per il campionamento dei dati.
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