Art. 26

Analisi dei rischi a cura del verificatore

In vigore dal 20 ott 2023
Analisi dei rischi a cura del verificatore 1.   Al fine di valutare la completezza e la coerenza dei dati comunicati in applicazione dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica, tenendo conto di elementi quali: a) il numero di navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento; b) il numero di cambiamenti di società per le navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento; c) la diversità dei motori e dei tipi di combustibile utilizzati dalle navi; d) il numero di Stati di bandiera; e) i diversi verificatori che hanno verificato le relazioni sulle emissioni delle navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento; f) il numero di piani di monitoraggio delle navi sotto la responsabilità della società che non sono stati approvati dall’autorità di riferimento responsabile prima della presentazione della relazione di verifica per le pertinenti relazioni sulle emissioni o relazioni parziali sulle emissioni; g) il numero, la natura e l’entità delle inesattezze e delle difformità che interessano le relazioni sulle emissioni o le relazioni parziali sulle emissioni delle navi sotto la responsabilità della società, come indicato nelle corrispondenti relazioni di verifica. 2.   Se del caso, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l’analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.
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Analisi dei rischi a cura del verificatore (Art. 26 Regolamento (UE) 2023/2917) — Testo vigente | Portale Normativo