Art. 4
Uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea sull’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia
In vigore dal 18 ott 2023
Uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea sull’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia
1. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848 può essere utilizzato unicamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti per animali da compagnia che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
2. Nel caso di alimenti preimballati per animali da compagnia conformi alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sull’imballaggio figura il logo di produzione biologica dell’Unione europea.
Storico versioni
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