Art. 4

Uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea sull’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia

In vigore dal 18 ott 2023
Uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea sull’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia 1.   Il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848 può essere utilizzato unicamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti per animali da compagnia che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. 2.   Nel caso di alimenti preimballati per animali da compagnia conformi alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sull’imballaggio figura il logo di produzione biologica dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2419:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo