Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 ott 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«alimenti per animali da compagnia»: mangimi ai sensi dell’, punto 46), del regolamento (UE) 2018/848 destinati agli animali da compagnia, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2)
«alimenti preimballati per animali da compagnia»: qualsiasi unità di vendita di alimenti per animali da compagnia destinata a essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da alimenti per animali da compagnia e dall’imballaggio in cui sono stati confezionati prima di essere messi in vendita, avvolti interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; gli «alimenti preimballati per animali da compagnia» non comprendono gli alimenti per animali da compagnia imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore finale o gli alimenti per animali da compagnia preimballati per la vendita diretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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