Art. 8

Azioni ammissibili

In vigore dal 18 ott 2023
Azioni ammissibili 1.   Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento dell'Unione nell'ambito dello strumento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: a) implicano la cooperazione tra i soggetti ammissibili di cui all' per appalti comuni che affrontano le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa e che attuano gli obiettivi di cui all'; b) implicano una nuova cooperazione, anche nell'ambito di un quadro esistente, o un'estensione della cooperazione esistente ad almeno un nuovo Stato membro o paese associato; c) sono condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri; d) soddisfano le condizioni aggiuntive di cui all'. 2.   Le azioni seguenti non sono ammissibili a beneficiare del finanziamento: a) azioni per appalti comuni di beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile; b) azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.
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Azioni ammissibili (Art. 8 Regolamento (UE) 2023/2418) — Testo vigente | Portale Normativo