Art. 8
Azioni ammissibili
In vigore dal 18 ott 2023
Azioni ammissibili
1. Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento dell'Unione nell'ambito dello strumento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:
a)
implicano la cooperazione tra i soggetti ammissibili di cui all' per appalti comuni che affrontano le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa e che attuano gli obiettivi di cui all';
b)
implicano una nuova cooperazione, anche nell'ambito di un quadro esistente, o un'estensione della cooperazione esistente ad almeno un nuovo Stato membro o paese associato;
c)
sono condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri;
d)
soddisfano le condizioni aggiuntive di cui all'.
2. Le azioni seguenti non sono ammissibili a beneficiare del finanziamento:
a)
azioni per appalti comuni di beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;
b)
azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.
Storico versioni
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