Art. 15
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 18 ott 2023
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. Fatto salvo il diritto applicabile dell'Unione o le disposizioni legislative e regolamentari nazionali relative alla protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e relativi risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'.
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