Art. 14

Monitoraggio e relazioni

In vigore dal 18 ott 2023
Monitoraggio e relazioni 1.   La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie. 2.   Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione elabora una relazione che valuta l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento («relazione di valutazione») e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   La relazione di valutazione, sulla base di consultazioni con gli Stati membri e con i principali portatori di interessi, valuta i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'. Essa valuta le potenziali strozzature nel funzionamento dello strumento e in particolare, il contributo dello strumento: a) alla cooperazione tra Stati membri e paesi associati, compresa la creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera; b) alla partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione nelle azioni; c) alla creazione della nuova cooperazione transfrontaliera tra contraenti e subappaltatori nelle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione; d) al rafforzamento della competitività e dell'adattamento, della modernizzazione e dello sviluppo dell'EDTIB per consentirle di trattare in particolare le necessità dei prodotti per la difesa più urgenti e critiche; e) al valore complessivo dei contratti di appalto comuni per i prodotti della difesa più urgenti e critici sostenuti dallo strumento. 4.   Sulla base dei contributi disponibili dell'ente appaltante, quali gli studi di fattibilità di cui all', paragrafo 11, lettera a), e, se del caso, dei lavori svolti nel contesto dell'osservatorio sulle tecnologie critiche, la relazione di valutazione individua le carenze e le dipendenze critiche da paesi terzi non associati per quanto riguarda i prodotti acquisiti con il sostegno finanziario dello strumento. La relazione di valutazione serve da base per i lavori della Commissione sulle tabelle di marcia tecnologiche, comprese le misure di attenuazione volte ad affrontare tali carenze e dipendenze critiche. La Commissione valuta inoltre la possibilità di proporre misure intese ad attenuare le carenze e le dipendenze critiche da paesi terzi non associati nel contesto del Fondo europeo per la difesa, se del caso, avviando una riflessione critica sui modi per garantire tutti i componenti necessari nella catena di approvvigionamento dell'EDTIB. 5.   Tutti gli obblighi di comunicazione imposti agli Stati membri lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari nazionali nonché l'articolo 346 TFUE.
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Monitoraggio e relazioni (Art. 14 Regolamento (UE) 2023/2418) — Testo vigente | Portale Normativo