Art. 1

In vigore dal 11 ott 2023
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato: (1) all’articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 1 quater: «1 quater. In deroga al paragrafo 1, ed esclusi i contratti di cui al paragrafo 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato, tabella 4, righe E.4.1 ed E.4.2, l’obbligo di compensazione decorre dal 11 febbraio 2024.»; (2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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