Art. 1
In vigore dal 11 ott 2023
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:
(1)
all’articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 1 quater:
«1 quater.
In deroga al paragrafo 1, ed esclusi i contratti di cui al paragrafo 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato, tabella 4, righe E.4.1 ed E.4.2, l’obbligo di compensazione decorre dal 11 febbraio 2024.»;
(2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2024:363:oj#art-1