Art. 10

Esenzione dall’attestato di equivalenza e dai requisiti di etichettatura

In vigore dal 10 ott 2023
Esenzione dall’attestato di equivalenza e dai requisiti di etichettatura 1.   In deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, per l’importazione di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo non è subordinata né all’attestato di cui al suddetto articolo né alla conformità all’articolo 39 di detto regolamento di esecuzione l’immissione in libera pratica entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo importati per i seguenti scopi: a) presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell’acquirente, b) destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica, c) destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all’uopo previsto. 2.   Sull’imballaggio sono indicati la designazione, il peso e l’uso finale del prodotto.
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