Art. 10
Esenzione dall’attestato di equivalenza e dai requisiti di etichettatura
In vigore dal 10 ott 2023
Esenzione dall’attestato di equivalenza e dai requisiti di etichettatura
1. In deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, per l’importazione di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo non è subordinata né all’attestato di cui al suddetto articolo né alla conformità all’articolo 39 di detto regolamento di esecuzione l’immissione in libera pratica entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo importati per i seguenti scopi:
a)
presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell’acquirente,
b)
destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,
c)
destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all’uopo previsto.
2. Sull’imballaggio sono indicati la designazione, il peso e l’uso finale del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2835:oj#art-10