Art. 9

Certificato di autenticità

In vigore dal 10 ott 2023
Certificato di autenticità 1.   Il certificato di autenticità di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è redatto su un formulario il cui modello è riportato all’allegato II. Il testo del formulario nelle altre lingue dell’Unione è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I certificati di autenticità possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione. 2.   L’autorità che rilascia il titolo d’importazione conserva l’originale del certificato di autenticità e ne rimette un duplicato al richiedente. Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio. È valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.
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