Art. 4

Conversione del valore

In vigore dal 10 ott 2023
Conversione del valore 1.   La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un’altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 EUR per tonnellata di rotture. 2.   La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un’altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 EUR per tonnellata di rotture. 3.   Gli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi sono inferiori a: a) 110 EUR per tonnellata di riso semigreggio, b) 150 EUR per tonnellata di riso semilavorato o lavorato.
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