Art. 3

Valore dei sottoprodotti

In vigore dal 10 ott 2023
Valore dei sottoprodotti 1.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero. 2.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale: a) a 41,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi; b) a 52,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi. 3.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale: a) a 12,62 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi; b) a 14,05 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi.
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