Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 ott 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1151 (3) e all’ del regolamento (UE) 2019/631.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«autorità di rilascio dell’omologazione»: l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione per le emissioni in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007 (4) o, se del caso, del regolamento (CE) n. 595/2009 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio;
2)
«famiglia di verifica in servizio»: l’insieme dei veicoli M1 o N1 per i quali l’autorità di omologazione ha rilasciato l’omologazione per le emissioni in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007 o, se del caso, del regolamento (CE) n. 595/2009 sulla base della stessa prova di tipo 1 di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo High o il veicolo Low;
3)
«famiglia di resistenza all’avanzamento»: la famiglia di resistenza all’avanzamento o la famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento definita ai punti 6.3.3 e 6.3.4 del regolamento ONU n. 154; nel caso dei veicoli N1 omologati a norma del regolamento (CE) n. 595/2009, la famiglia di resistenza all’avanzamento comprende tutti i veicoli della famiglia di verifica in servizio interessata;
4)
«strategie artificiali»: strategie a bordo o relative ai veicoli inclusi nel campione atte a migliorare artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite ai fini dell’omologazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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