Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 5 ott 2023
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce i principi guida e i criteri per definire le procedure mediante cui verificare che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei certificati di conformità corrispondono alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli in servizio. Il presente regolamento stabilisce anche le procedure per verificare la presenza di eventuali strategie a bordo o relative ai veicoli atte a migliorare artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite ai fini dell’omologazione («verifica in servizio»). 2.   Il presente regolamento non si applica: a) ai veicoli che sono esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2; b) ai costruttori che, insieme a tutte le imprese ad essi collegate, sono stati responsabili di un numero di autovetture nuove inferiore a 1 000 o di un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi inferiori a 1 000 immatricolati nell’Unione nell’anno civile di due anni anteriore l’anno civile in cui sono selezionate le famiglie per la verifica in servizio in conformità dell’, paragrafo 1.
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