Art. 2
Modifiche al regolamento (UE) n. 1407/2013
In vigore dal 4 ott 2023
Modifiche al regolamento (UE) n. 1407/2013
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;»;
ii)
è inserita la seguente lettera aa):
«aa)
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, se l’importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se un’impresa che opera nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), aa), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto regolamento.»
;
2)
l’, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
“prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
(*5) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;"
b)
sono aggiunte le seguenti lettere d), e) ed f):
«d)
“prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: i prodotti di cui all’, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
e)
“produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: tutte le operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;
f)
“trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco – o della raccolta, nel caso dell’acquacoltura – che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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