Art. 1
Modifiche al regolamento (UE) n. 717/2014
In vigore dal 4 ott 2023
Modifiche al regolamento (UE) n. 717/2014
Il regolamento (UE) n. 717/2014 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con le seguenti eccezioni:
a)
aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
b)
aiuti concessi ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c)
aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
d)
aiuti per l’acquisto di pescherecci;
e)
aiuti per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
f)
aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
g)
aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l’importazione di pescherecci;
h)
aiuti all’arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
i)
aiuti alle attività di pesca sperimentale;
j)
aiuti al trasferimento di proprietà di un’impresa;
k)
aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
2. Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (*2), agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore o settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura non beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma dello stesso regolamento.
3. Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (*3), il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento.
4. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, il paragrafo 1, lettere da d) a g), non si applica alle imprese situate nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato rispetto alle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.
(*1) Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)."
(*3) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).»;"
2)
l’, paragrafo 1, è così modificato:
a)
le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
“prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: i prodotti di cui all’, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
b)
“produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: tutte le operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;
c)
“trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco – o della raccolta, nel caso dell’acquacoltura – che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.
(*4) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;"
b)
è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
“imprese situate nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato”: imprese che hanno il luogo principale di registrazione in una regione ultraperiferica di cui all’articolo 349 del trattato e che operano in tale regione.»;
3)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 30 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.»
;
b)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può decidere che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una singola impresa non superi i 40 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari, purché lo Stato membro abbia istituito un registro centrale nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 2.»
;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’importo cumulativo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato.»
;
d)
i paragrafi da 5 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I massimali “de minimis” di cui ai paragrafi 2 e 2 bis e il limite nazionale di cui all’allegato si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo da esso perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.
6. Ai fini dei massimali “de minimis” di cui ai paragrafi 2 e 2 bis e del limite nazionale di cui all’allegato, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.
7. Se la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporta il superamento dei massimali “de minimis” di cui ai paragrafi 2 e 2 bis o del limite nazionale di cui all’allegato, i nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il pertinente massimale “de minimis” o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.»
;
4)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per le misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 150 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 75 000 EUR su un periodo di dieci anni, oppure, per le misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2 bis, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 200 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 100 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione ai massimali “de minimis” di cui all’, paragrafi 2 o 2 bis; o»;
b)
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il pertinente massimale “de minimis”.
5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il pertinente massimale “de minimis”.»
;
c)
al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per le misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata di cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata di dieci anni, oppure, per le misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2 bis, la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 300 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito che non supera 150 000 EUR e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali “de minimis” di cui all’, paragrafi 2 o 2 bis; o»;
5)
all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacultura opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento per le attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacultura possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi in relazione a quest’ultimo settore o settori o attività a concorrenza del pertinente massimale di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacultura non beneficia di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.
2. Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi per la produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma del presente regolamento a concorrenza del pertinente massimale da questo previsto, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento.»
;
6)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se intende concedere un aiuto “de minimis” a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa, in forma scritta o elettronica, circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto “de minimis” è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. Questa somma fissa sarà usata per determinare se il pertinente massimale “de minimis” è stato raggiunto e se il limite nazionale di cui all’allegato non è stato superato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.»
;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Se concede un aiuto ai sensi dell’, paragrafo 2 bis, lo Stato membro si sarà dotato di un registro centrale degli aiuti “de minimis” contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità di tale Stato membro. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa interessata a un livello superiore ai pertinenti massimali “de minimis” di cui all’, paragrafi 2 e 2 bis, e al limite nazionale di cui all’allegato e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.»
;
7)
all’articolo 8, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2029.»;
8)
l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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