Art. 2
Modifiche della decisione 2005/671/GAI
In vigore dal 4 ott 2023
Modifiche della decisione 2005/671/GAI
La decisione 2005/671/GAI è così modificata:
1)
all’, la lettera c) è soppressa;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri, raccolte dall’autorità competente, siano trasmesse a Europol, conformemente al diritto nazionale e al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
(*5) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).»;"
c)
il paragrafo 5 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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