Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727

In vigore dal 4 ott 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727 Il regolamento (UE) 2018/1727 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un paese terzo o uno Stato membro e un’organizzazione internazionale, se con tale paese terzo o organizzazione internazionale è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell’articolo 52, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno. La decisione riguardante l’eventuale prestazione di assistenza giudiziaria a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale da parte degli Stati membri e le modalità di tale prestazione spetta esclusivamente all’autorità competente dello Stato membro interessato, fatto salvo il diritto nazionale applicabile, dell’Unione o internazionale.» ; 2) l’articolo 20 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale competente quale corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. Tale corrispondente nazionale in materia di terrorismo è un’autorità giudiziaria o altra autorità competente. Qualora l’ordinamento giuridico nazionale lo richieda, uno Stato membro può designare più di un’autorità nazionale competente come corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. Il corrispondente nazionale in materia di terrorismo ha accesso a tutte le informazioni pertinenti conformemente all’articolo 21 bis, paragrafo 1. Esso è competente a raccogliere tali informazioni e a trasmetterle a Eurojust, nel rispetto del diritto nazionale e dell’Unione, in particolare del diritto processuale penale nazionale e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.» ; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le persone di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25 e 34. Il costo del collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell’Unione europea.» ; 3) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Il presente articolo fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust.» ; b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Le autorità nazionali competenti non sono tenute a trasmettere le informazioni di cui al presente articolo se sono già state trasmesse a Eurojust in conformità di altre disposizioni del presente regolamento.» ; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 21 bis Scambio di informazioni sui casi di terrorismo 1.   Per quanto riguarda i reati di terrorismo, le autorità nazionali competenti informano i propri membri nazionali delle indagini penali in corso o concluse sotto il controllo di autorità giudiziarie non appena il caso è deferito alle autorità giudiziarie conformemente al diritto nazionale, in particolare il diritto processuale penale nazionale, di azioni penali e procedimenti giudiziari in corso o conclusi, e decisioni giudiziarie in merito a reati di terrorismo. Tale obbligo si applica a tutte le indagini penali riguardanti i reati di terrorismo, indipendentemente dal fatto che sussista un collegamento noto con un altro Stato membro o un paese terzo a meno che l’indagine penale, per le sue circostanze specifiche, interessi chiaramente un solo Stato membro. 2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora: a) la condivisione di informazioni comprometta un’indagine in corso o la sicurezza di una persona; o b) la condivisione di informazioni sia in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato. 3.   Ai fini del presente articolo, per reati di terrorismo si intendono i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 4.   Le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 includono i dati personali operativi e i dati non personali di cui all’allegato III. Tali informazioni possono includere dati personali a norma dell’allegato III, lettera d), ma solo se tali dati personali sono conservati dalle autorità nazionali competenti o possono essere comunicati alle stesse in conformità del diritto nazionale e se la trasmissione di tali dati è necessaria per identificare l’interessato in modo affidabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5. 5.   Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità nazionali competenti informano i propri membri nazionali di qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo e, ove possibile, entro dieci giorni da tali modifiche. 6.   L’autorità nazionale competente non è tenuta a fornire tali informazioni se sono già state trasmesse a Eurojust. 7.   L’autorità nazionale competente può chiedere in qualsiasi fase l’assistenza di Eurojust nel seguito da dare relativamente ai collegamenti individuati sulla base delle informazioni fornite a norma del presente articolo. (*1)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).»;" 5) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 22 bis Comunicazione digitale sicura e scambio digitale sicuro di dati tra le autorità nazionali competenti ed Eurojust 1.   La comunicazione tra le autorità nazionali competenti ed Eurojust a norma del presente regolamento ha luogo tramite il sistema informatico decentrato. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’articolo 23 è collegato con una rete di sistemi informatici e punti di accesso e-CODEX interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro e di Eurojust, consentendo lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni («sistema informatico decentrato»). 2.   Qualora per indisponibilità del sistema informatico decentrato o per circostanze eccezionali lo scambio di informazioni non possa aver luogo conformemente al paragrafo 1, esso è effettuato con i mezzi alternativi più rapidi e appropriati. Gli Stati membri ed Eurojust provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi siano affidabili e offrano un livello di sicurezza e di protezione dei dati equivalente. 3.   Le autorità nazionali competenti trasmettono a Eurojust le informazioni di cui agli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento in modo semiautomatizzato e strutturato dai registri nazionali. Le modalità di tale trasmissione sono stabilite dalla Commissione, in consultazione con Eurojust, in un atto di esecuzione, conformemente all’articolo 22 ter del presente regolamento. In particolare, tale atto di esecuzione stabilisce il formato dei dati trasmessi a norma dell’allegato III, lettera d), del presente regolamento e le norme tecniche necessarie per quanto riguarda la trasmissione di tali dati, e stabilisce gli standard procedurali digitali di cui all’, punto 9), del regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 4.   La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri ed Eurojust dovrebbero poter scegliere di applicare come sistema back-end. Tale software di implementazione di riferimento è basato su un’impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Tale impostazione consente agli Stati membri di riutilizzare o migliorare le loro infrastrutture nazionali di comunicazione giudiziaria esistenti per uso transfrontaliero e consentire a Eurojust di collegare il suo sistema automatico di gestione dei fascicoli al sistema informatico decentrato. 5.   La Commissione fornisce, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell’Unione. 6.   Gli Stati membri e Eurojust sostengono i rispettivi costi per l’istituzione e il funzionamento di un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definito all’, punto 3), del regolamento (UE) 2022/850 e per l’istituzione e l’adeguamento dei loro pertinenti sistemi informatici al fine di renderli interoperabili con i punti di accesso. Articolo 22 ter Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione 1.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l’istituzione e l’uso del sistema informatico decentrato per la comunicazione a norma del presente regolamento, stabilendo quanto segue: a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato; b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione; c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e le norme di alto livello in materia di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle informazioni nell’ambito del sistema informatico decentrato; d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato; e) l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 1o novembre 2025 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 quater, paragrafo 2. Articolo 22 quater Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*2)  Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell’1.6.2022, pag. 1)." (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 6) gli articoli 23, 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 23 Sistema automatico di gestione dei fascicoli 1.   Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli per il trattamento dei dati personali operativi di cui all’allegato II, dei dati di cui all’allegato III e dei dati non personali. 2.   Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a: a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza; b) garantire l’accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e sulle azioni penali in corso e il loro scambio sicuro; c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l’individuazione di collegamenti; d) consentire l’estrazione di dati a fini operativi e statistici; e) agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme al presente regolamento e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. 3.   Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete protetta di telecomunicazioni di cui all’articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (*4) e ad altri canali di comunicazione sicuri conformemente al diritto dell’Unione applicabile. 4.   Qualora abbia ottenuto l’accesso a dati contenuti in altri sistemi di informazione dell’Unione istituiti a norma di altri atti giuridici dell’Unione o provenienti da tali sistemi, Eurojust può utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli per accedere ai dati contenuti in tali sistemi di informazione o connettersi a questi ultimi ai fini dell’estrazione e del trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, a condizione che ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti e sia in linea con gli atti giuridici dell’Unione che istituiscono tali sistemi di informazione. 5.   I paragrafi 3 e 4 non estendono i diritti di accesso ad altri sistemi di informazione dell’Unione concessi a Eurojust a norma degli atti giuridici dell’Unione che istituiscono tali sistemi. 6.   Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare dati personali relativi ai casi specifici dei quali si occupano, conformemente al presente regolamento o ad altri strumenti applicabili. Essi consentono al responsabile della protezione dei dati di accedere ai dati personali trattati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. 7.   Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non istituisce archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli. I membri nazionali possono conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se essi siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di tre mesi. Articolo 24 Gestione delle informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli 1.   Il membro nazionale conserva le informazioni che gli sono trasmesse conformemente al presente regolamento o ad altri strumenti applicabili nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il membro nazionale è responsabile della gestione dei dati che ha trattato. 2.   Il membro nazionale decide, caso per caso, se mantenere limitato l’accesso alle informazioni ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali, ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust o al personale autorizzato di Eurojust o a qualsiasi altra persona che lavori per conto di Eurojust e che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione dal direttore amministrativo. 3.   Il membro nazionale indica, in consultazione con le autorità nazionali competenti, in termini generali o specifici, eventuali limitazioni all’ulteriore trattamento, accesso e trasferimento delle informazioni qualora sia stato individuato un collegamento di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c). Articolo 25 Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale 1.   Le persone di cui all’articolo20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), hanno accesso soltanto ai dati seguenti: a) dati controllati dal membro nazionale del loro Stato membro; b) dati controllati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che controlla i dati non abbia negato tale accesso. 2.   Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la portata dell’accesso concesso alle persone di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), nel proprio Stato membro. 3.   I dati forniti a norma dell’articolo 21 bis possono essere consultati a livello nazionale solo dai corrispondenti nazionali di Eurojust in materia di terrorismo di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera c). 4.   Ciascuno Stato membro può decidere, previa consultazione con il proprio membro nazionale, che le persone di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono, entro i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, inserire nel sistema automatico di gestione dei fascicoli informazioni riguardanti il proprio Stato membro. Tale contributo è subordinato alla convalida da parte del rispettivo membro nazionale. Il collegio stabilisce i dettagli relativi all’attuazione pratica del presente paragrafo. Gli Stati membri notificano a Eurojust e alla Commissione la loro decisione in merito all’attuazione del presente paragrafo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. (*4)  Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).»;" 7) l’articolo 27 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Eurojust può trattare categorie particolari di dati personali operativi in conformità dell’articolo 76 del regolamento (UE) 2018/1725. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la decisione di trattarli è adottata dai membri nazionali interessati.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Qualora siano trasmessi dati personali operativi conformemente all’articolo 21 bis, Eurojust può trattare i dati personali operativi di cui all’allegato III riguardanti le persone seguenti: a) persone nei cui confronti sussistono, in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato, fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato di competenza di Eurojust; b) persone che sono state condannate per un siffatto reato. A meno che l’autorità nazionale competente non decida altrimenti, caso per caso, Eurojust può continuare a trattare i dati personali operativi di cui al primo comma, lettera a), anche dopo la conclusione del procedimento a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, persino in caso di assoluzione o di decisione definitiva di non luogo procedere. Se il procedimento non si è concluso con una condanna, il trattamento dei dati personali operativi ha luogo solo per individuare collegamenti tra indagini e azioni penali in corso, future o concluse di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c).»; 8) l’articolo 29 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Eurojust non conserva i dati personali operativi trasmessi conformemente all’articolo 21 bis oltre la prima delle date seguenti: a) la scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall’indagine o dall’azione penale; b) cinque anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati dall’indagine o dall’azione penale, o due anni in caso di assoluzione o di decisione definitiva di non luogo procedere; c) la data in cui Eurojust è informata della decisione dell’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5.»; b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti ai paragrafi 1 e 1 bis, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato condotto da Eurojust, in particolare sin dal momento in cui quest’ultima smette di fornire sostegno. Una verifica della necessità di conservare i dati è altresì effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento. Se i dati personali operativi di cui all’articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il Garante europeo della protezione dei dati. 3.   Prima che scada uno dei termini per la conservazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, Eurojust verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all’assolvimento dei suoi compiti. Eurojust può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali operativi al momento della verifica, tali dati sono automaticamente cancellati.» ; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 54 bis Magistrati di collegamento di paesi terzi 1.   Un magistrato di collegamento di un paese terzo può essere distaccato presso Eurojust sulla base di un accordo di cooperazione concluso prima del 12 dicembre 2019 tra Eurojust e il paese terzo interessato o sulla base di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e il paese terzo interessato ai sensi dell’articolo 218 TFUE che consente il distacco di un magistrato di collegamento. 2.   I diritti e gli obblighi del magistrato di collegamento sono stabiliti nell’accordo di cooperazione o nell’accordo internazionale di cui al paragrafo 1 o in un accordo di lavoro concluso conformemente all’articolo 47, paragrafo 3. 3.   Ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust è concesso l’accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli per lo scambio sicuro dei dati. Conformemente agli articoli 45 e 46, Eurojust rimane responsabile del trattamento dei dati personali da parte dei magistrati di collegamento nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il trasferimento di dati personali operativi a magistrati di collegamento di paesi terzi tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli può aver luogo solo in base alle norme e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, dall’accordo con il rispettivo paese o da altri strumenti giuridici applicabili. L’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 24, paragrafo 2, si applicano ai magistrati di collegamento mutatis mutandis. Il collegio stabilisce le condizioni dettagliate di accesso.»; 10) all’articolo 80 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «9.   Eurojust può continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al 1o decembre 2025, se il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli non è ancora disponibile. 10.   Le autorità nazionali competenti ed Eurojust possono continuare a utilizzare canali di comunicazione diversi da quelli di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, fino al primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 22 ter del presente regolamento, se i canali di comunicazione di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, non sono ancora disponibili per lo scambio diretto tra loro. 11.   Le autorità nazionali competenti possono continuare a fornire le informazioni in modo diverso da quello semiautomatizzato in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, fino al primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 22 ter del presente regolamento, se i requisiti tecnici non sono ancora disponibili.» ; 11) è aggiunto l’allegato seguente: «ALLEGATO III a) Informazioni per identificare l’indagato, l’imputato, il condannato o l’assolto: per una persona fisica: — cognome; — nome o nomi; — pseudonimi; — data di nascita; — luogo di nascita (città e paese); — cittadinanza o cittadinanze; — documento di identificazione (tipo e numero del documento); — genere; — luogo di residenza; per una persona giuridica: — ragione sociale; — forma giuridica; — luogo della sede centrale; per le persone sia fisiche che giuridiche: — numeri di telefono; — indirizzi e-mail; — dettagli dei conti detenuti presso banche o altri istituti finanziari; b) informazioni sul reato di terrorismo: — informazioni sulle persone giuridiche coinvolte nella preparazione o nella commissione di un reato di terrorismo; — qualificazione giuridica del reato ai sensi del diritto nazionale; — forma grave di criminalità applicabile dall’elenco di cui all’allegato I; — appartenenza a un gruppo terroristico; — tipo di terrorismo, ad esempio jihadista, separatista, di sinistra o di destra; — breve sintesi del caso; c) informazioni sul procedimento nazionale: — stato di tale procedimento; — procura competente; — numero del fascicolo; — data di avvio del procedimento giudiziario formale; — collegamenti con altri casi pertinenti; d) informazioni aggiuntive per identificare l’indagato: — dati relativi alle impronte digitali che sono stati rilevati conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali; — fotografie. .
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