Art. 89

Identificazione e marcatura dei FAD

In vigore dal 4 ott 2023
Identificazione e marcatura dei FAD 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci che praticano la pesca della lampuga provvedono affinché ogni FAD rechi un contrassegno che ne faciliti l’identificazione. 2.   Ogni FAD è contrassegnato esternamente dal numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci che lo utilizzano. Tale contrassegno deve essere visibile senza smontare il segnalatore e deve essere a tenuta stagna e leggibile per tutta la durata di vita del segnalatore. La distanza di visibilità deve essere la più ravvicinata possibile.
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