Art. 72

Comunicazione delle catture

In vigore dal 4 ott 2023
Comunicazione delle catture 1.   I pescherecci da traino autorizzati operanti nell’ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di geolocalizzazione adeguato. I pescherecci da traino autorizzati di LOA superiore a 12 metri sono dotati di un VMS. Per i pescherecci da traino autorizzati di LOA inferiore a 12 metri gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema di geolocalizzazione prescelto. 2.   Tutte le catture di stock fondamentali elencati all’, indipendentemente dal loro peso vivo, e le catture di specie non bersaglio il cui peso superi i 50 kg sono registrate nel giornale di bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo