Art. 72
Comunicazione delle catture
In vigore dal 4 ott 2023
Comunicazione delle catture
1. I pescherecci da traino autorizzati operanti nell’ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di geolocalizzazione adeguato. I pescherecci da traino autorizzati di LOA superiore a 12 metri sono dotati di un VMS. Per i pescherecci da traino autorizzati di LOA inferiore a 12 metri gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema di geolocalizzazione prescelto.
2. Tutte le catture di stock fondamentali elencati all’, indipendentemente dal loro peso vivo, e le catture di specie non bersaglio il cui peso superi i 50 kg sono registrate nel giornale di bordo.
Storico versioni
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