Art. 4

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 ott 2023
Ambito di applicazione Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell’anguilla (Anguilla), segnatamente la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo di cui all’allegato I, comprese le acque dolci e le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari.
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