Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 ott 2023
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito nel presente regolamento, effettuate dai pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona di applicazione dell’accordo CGPM.
Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (11).
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera, e di cui la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati, salvo diversamente specificato nel presente regolamento. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.
Storico versioni
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