Art. 106
Registrazione delle catture accidentali di determinate specie marine
In vigore dal 4 ott 2023
Registrazione delle catture accidentali di determinate specie marine
1. Fatto salvo l’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all’ di tale regolamento le informazioni seguenti:
a)
i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;
b)
i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine;
c)
i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;
d)
i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei;
e)
i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze appartenenti alle specie elencate nell’allegato II o nell’allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.
2. Oltre alle informazioni annotate nel giornale di pesca, le relazioni nazionali che devono essere analizzate dal comitato scientifico consultivo contengono inoltre:
a)
riguardo alle catture accidentali di tartarughe marine, informazioni su:
i)
tipo di attrezzo da pesca,
ii)
momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
iii)
durata dell’immersione,
iv)
profondità e luogo,
v)
specie bersaglio,
vi)
specie di tartarughe marine, e
vii)
se le tartarughe marine sono state rigettate in mare morte o rilasciate vive;
b)
riguardo alle catture accidentali di cetacei, informazioni su:
i)
caratteristiche del tipo di attrezzo,
ii)
momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
iii)
luogo (per GSA di cui all’allegato I del presente regolamento, o riquadro statistico di cui all’allegato I del presente regolamento), e
iv)
se tali cetacei sono delfini o altre specie di cetaceo.
3. Gli Stati membri stabiliscono le norme di cui al paragrafo 1 relative alla registrazione delle catture accidentali da parte dei comandanti dei pescherecci che non sono soggetti all’obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
4. Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati presentano alla Commissione, sotto forma di relazione elettronica, i tassi di cattura accidentale e di rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, nonché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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