Art. 15
Elenco delle navi autorizzate e in attività
In vigore dal 4 ott 2023
Elenco delle navi autorizzate e in attività
1. Entro il 10 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per un determinato anno, l’elenco di tutti i pescherecci che saranno autorizzati a catturare le specie di cui all’ e che praticheranno la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all’allegato VIII.
2. I pescherecci non compresi nell’elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, tenere a bordo o sbarcare più del 3 % del totale delle catture in peso vivo delle specie di cui all’.
3. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica dell’elenco dei pescherecci autorizzati, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione comunica senza ritardo tali modifiche al segretariato della CGPM.
Storico versioni
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