Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292

In vigore dal 15 set 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292 Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così modificato: 1) all’, dopo il punto 34) sono inseriti i punti 34 bis) e 34 ter) seguenti: «34 bis) “miele”: miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE del Consiglio (*1), anche per quanto riguarda le principali varietà di miele; 34 ter) “prodotti dell’apicoltura”: miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline destinati al consumo umano; (*1)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).»;" 2) all’, paragrafo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili.»; 3) all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c) seguente: «c) miele e altri prodotti dell’apicoltura per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono state stabilite le seguenti voci SA: 0409, 0410, 1212, 1521 o 1702.»; 4) all’articolo 15, il comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Le partite dei seguenti prodotti di origine animale entrano nell’Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o ottenute negli Stati membri:»; 5) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Ciascuna partita dei seguenti animali e merci entra nell’Unione per essere immessa in commercio solo se è accompagnata da un certificato ufficiale:»; ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) prodotti composti di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di carne diversi: i) da gelatina o collagene non ottenuti da ossa di ruminanti; ii) dai prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Non è richiesto un certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di capsule di gelatina di cui alle voci SA 3913, 3926 o 9602 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, né per le capsule di gelatina facenti parte dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o parte dei prodotti composti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, se tali capsule non sono ottenute da ossa di ruminanti.» ; 6) all’articolo 22, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le partite di prodotti composti di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono prodotti a base di colostro o prodotti a base di carne diversi: i) da gelatina o collagene non ottenuti da ossa di ruminanti; ii) dai prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano;»; 7) all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, conformemente all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l’attestato privato accompagna i prodotti composti al momento dell’immissione in commercio, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento, per i quali non è richiesto un attestato privato.» .
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