Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292
In vigore dal 15 set 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292
Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così modificato:
1)
all’, dopo il punto 34) sono inseriti i punti 34 bis) e 34 ter) seguenti:
«34 bis)
“miele”: miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE del Consiglio (*1), anche per quanto riguarda le principali varietà di miele;
34 ter)
“prodotti dell’apicoltura”: miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline destinati al consumo umano;
(*1) Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).»;"
2)
all’, paragrafo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«—
ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili.»;
3)
all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)
miele e altri prodotti dell’apicoltura per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono state stabilite le seguenti voci SA: 0409, 0410, 1212, 1521 o 1702.»;
4)
all’articolo 15, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:
«Le partite dei seguenti prodotti di origine animale entrano nell’Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o ottenute negli Stati membri:»;
5)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il comma introduttivo è sostituito dal seguente:
«Ciascuna partita dei seguenti animali e merci entra nell’Unione per essere immessa in commercio solo se è accompagnata da un certificato ufficiale:»;
ii)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
prodotti composti di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di carne diversi:
i)
da gelatina o collagene non ottenuti da ossa di ruminanti;
ii)
dai prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Non è richiesto un certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di capsule di gelatina di cui alle voci SA 3913, 3926 o 9602 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, né per le capsule di gelatina facenti parte dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o parte dei prodotti composti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, se tali capsule non sono ottenute da ossa di ruminanti.»
;
6)
all’articolo 22, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le partite di prodotti composti di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono prodotti a base di colostro o prodotti a base di carne diversi:
i)
da gelatina o collagene non ottenuti da ossa di ruminanti;
ii)
dai prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano;»;
7)
all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, conformemente all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l’attestato privato accompagna i prodotti composti al momento dell’immissione in commercio, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento, per i quali non è richiesto un attestato privato.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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