Art. 57

Sistema di controllo dei pescherecci

In vigore dal 13 set 2023
Sistema di controllo dei pescherecci 1.   In deroga all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un VMS per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all’allegato XV. 2.   I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell’elenco delle navi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) o b), iniziano a trasmettere all’ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci. 3.   A fini di controllo, il comandante o il rappresentante del comandante provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema «hail»). 4.   Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione inoltra tali messaggi al segretariato dell’ICCAT. 5.   Lo Stato membro provvede affinché: a) i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore; b) in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca; c) i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni; d) i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. 6.   Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.
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Sistema di controllo dei pescherecci (Art. 57 Regolamento (UE) 2023/2053) — Testo vigente | Portale Normativo