Art. 57 · Sistema di controllo dei pescherecci

Art. 57

Sistema di controllo dei pescherecci

In vigore dal 13 set 2023
Sistema di controllo dei pescherecci 1.   In deroga all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un VMS per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all’allegato XV. 2.   I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell’elenco delle navi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) o b), iniziano a trasmettere all’ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci. 3.   A fini di controllo, il comandante o il rappresentante del comandante provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema «hail»). 4.   Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione inoltra tali messaggi al segretariato dell’ICCAT. 5.   Lo Stato membro provvede affinché: a) i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore; b) in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca; c) i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni; d) i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. 6.   Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.
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