Art. 5
Definizioni
In vigore dal 13 set 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«ICCAT»: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico;
2)
«convenzione»: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico;
3)
«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d’appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;
4)
«tonno rosso vivo»: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all’interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento;
5)
«SCRS»: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT;
6)
«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine;
7)
«pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
8)
«rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;
9)
«nave officina»: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
10)
«nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;
11)
«tonnara»: attrezzo fisso, ancorato al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un’area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;
12)
«rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;
13)
«ingabbiamento»: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso;
14)
«nave da cattura»: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;
15)
«azienda»: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l’ingrasso o l’allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione; un’azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;
16)
«allevamento» o «ingrasso»: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;
17)
«prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;
18)
«fotocamera stereoscopica»: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire a precisare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso;
19)
«nave per pesca costiera su piccola scala»: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:
a)
lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;
b)
la nave esercita attività di pesca esclusivamente all’interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;
c)
la durata delle bordate di pesca è inferiore a 24 ore;
d)
l’equipaggio è composto al massimo da quattro membri; oppure
e)
la nave utilizza tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;
20)
«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;
21)
«praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;
22)
«BCD»: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);
23)
«eBCD»: documento elettronico di cattura del tonno rosso;
24)
«zona della convenzione»: zona geografica quale definita all’ della convenzione;
25)
«trasbordo»: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;
26)
«trasferimento di controllo»: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell’azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;
27)
«fotocamera di controllo»: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;
28)
«PCC»: parte contraente della convenzione o parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;
29)
«peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni»: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
30)
«trasferimento»: qualsiasi trasferimento:
a)
di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto;
b)
di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un’altra gabbia da trasporto;
c)
della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;
d)
della gabbia contenente tonno rosso vivo da un’azienda ad un’altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda;
e)
di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;
31)
«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
32)
«gruppo di attrezzi»: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;
33)
«sforzo di pesca»: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo;
34)
«Stato membro responsabile»: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l’azienda o la tonnara di cui trattasi.
Storico versioni
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