Art. 5 · Definizioni

Art. 5

Definizioni

In vigore dal 13 set 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «ICCAT»: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico; 2) «convenzione»: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico; 3) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d’appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container; 4) «tonno rosso vivo»: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all’interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento; 5) «SCRS»: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT; 6) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine; 7) «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; 8) «rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie; 9) «nave officina»: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione; 10) «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina; 11) «tonnara»: attrezzo fisso, ancorato al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un’area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato; 12) «rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete; 13) «ingabbiamento»: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso; 14) «nave da cattura»: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso; 15) «azienda»: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l’ingrasso o l’allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione; un’azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine; 16) «allevamento» o «ingrasso»: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale; 17) «prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare; 18) «fotocamera stereoscopica»: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire a precisare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso; 19) «nave per pesca costiera su piccola scala»: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti: a) lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri; b) la nave esercita attività di pesca esclusivamente all’interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera; c) la durata delle bordate di pesca è inferiore a 24 ore; d) l’equipaggio è composto al massimo da quattro membri; oppure e) la nave utilizza tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale; 20) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato; 21) «praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca; 22) «BCD»: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document); 23) «eBCD»: documento elettronico di cattura del tonno rosso; 24) «zona della convenzione»: zona geografica quale definita all’ della convenzione; 25) «trasbordo»: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria; 26) «trasferimento di controllo»: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell’azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti; 27) «fotocamera di controllo»: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento; 28) «PCC»: parte contraente della convenzione o parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante; 29) «peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni»: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; 30) «trasferimento»: qualsiasi trasferimento: a) di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto; b) di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un’altra gabbia da trasporto; c) della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore; d) della gabbia contenente tonno rosso vivo da un’azienda ad un’altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda; e) di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore; 31) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 32) «gruppo di attrezzi»: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo; 33) «sforzo di pesca»: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo; 34) «Stato membro responsabile»: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l’azienda o la tonnara di cui trattasi.
Storico versioni

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