Art. 37

Informazioni sull’esaurimento dei contingenti

In vigore dal 13 set 2023
Informazioni sull’esaurimento dei contingenti 1.   Oltre a conformarsi all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all’80 %. 2.   Oltre a conformarsi all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un’operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l’ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l’operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell’ora della sospensione. 3.   La Commissione informa il segretariato dell’ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell’Unione.
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