Art. 38

Programma di osservazione nazionale

In vigore dal 13 set 2023
Programma di osservazione nazionale 1.   Ogni Stato membro provvede affinché l’invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno: a) il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri); b) il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri); c) il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri); d) il 100 % dei rimorchiatori; e) il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare. Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l’attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca. 2.   I compiti dell’osservatore nazionale sono, in particolare, i seguenti: a) controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare; b) registrare l’attività di pesca e riferire al riguardo, indicando in particolare: i) il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte); ii) la zona di cattura, in latitudine e longitudine; iii) la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami ecc.) quale definita nel manuale operativo dell’ICCAT per i diversi attrezzi; iv) la data della cattura; c) verificare i dati registrati nel giornale di bordo; d) avvistare e prendere nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT. 3.   Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, gli osservatori nazionali svolgono attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell’SCRS. 4.   Le informazioni e i dati raccolti nell’ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione. La Commissione inoltra tali dati e informazioni all’SCRS o al segretariato dell’ICCAT, a seconda dei casi. 5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché: a) vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca; b) i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili; c) gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell’invio sui pescherecci; d) si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.
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Programma di osservazione nazionale (Art. 38 Regolamento (UE) 2023/2053) — Testo vigente | Portale Normativo