Art. 4
Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave
In vigore dal 13 set 2023
Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave
1. L'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave durante un periodo di riferimento non supera il limite di cui al paragrafo 2.
2. Il limite di cui al paragrafo 1 è calcolato riducendo il valore di riferimento di 91,16 grammi di CO2 equivalente per MJ della percentuale seguente:
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2 % dal 1o gennaio 2025;
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6 % dal 1o gennaio 2030;
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14,5 % dal 1o gennaio 2035;
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31 % dal 1o gennaio 2040;
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62 % dal 1o gennaio 2045;
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80 % dal 1o gennaio 2050.
3. L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è calcolata come la quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di energia conformemente alla metodologia di cui all'allegato I.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', al fine di modificare l'allegato II per includere i fattori di emissione «well-to-wake» relativi a eventuali nuove fonti di energia o per adeguare i fattori di emissione esistenti in modo da garantire la coerenza con le future norme internazionali o i futuri atti giuridici dell'Unione nel settore dell'energia, conformemente alle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.
Storico versioni
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