Art. 4 · Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave

Art. 4

Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave

In vigore dal 13 set 2023
Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave 1.   L'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave durante un periodo di riferimento non supera il limite di cui al paragrafo 2. 2.   Il limite di cui al paragrafo 1 è calcolato riducendo il valore di riferimento di 91,16 grammi di CO2 equivalente per MJ della percentuale seguente: — 2 % dal 1o gennaio 2025; — 6 % dal 1o gennaio 2030; — 14,5 % dal 1o gennaio 2035; — 31 % dal 1o gennaio 2040; — 62 % dal 1o gennaio 2045; — 80 % dal 1o gennaio 2050. 3.   L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è calcolata come la quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di energia conformemente alla metodologia di cui all'allegato I. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', al fine di modificare l'allegato II per includere i fattori di emissione «well-to-wake» relativi a eventuali nuove fonti di energia o per adeguare i fattori di emissione esistenti in modo da garantire la coerenza con le future norme internazionali o i futuri atti giuridici dell'Unione nel settore dell'energia, conformemente alle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.
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