Art. 27

Autorità competenti

In vigore dal 13 set 2023
Autorità competenti Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento («autorità competenti») e ne comunicano i nomi e le informazioni di contatto alla Commissione. La Commissione pubblica sul proprio sito web l'elenco delle autorità competenti.
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